Patent Box Aggiornamento

04 marzo 2022

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento  4823/2022 pubblicato il 15.02.2022 ha previsto le disposizioni attuative, il contenuto della documentazione e modalità di esercizio del nuovo patent box.

In questa news vedremo in sintesi cosa ha chiarito l’agenzia delle entrate in termini di fruizione dell’agevolazione.

 

 I Soggetti Ammessi

Il provvedimento, ripercorrendo la norma di riferimento al patent box, prevede di fatto che tutti i soggetti, titolari di reddito di impresa possono beneficiare dell’agevolazione del patento box.

 

Gli unici soggetti che di fatto sono esclusi a priori sono i seguenti:

  1. Imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o forfettaria
  2. Imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

Ovviamente è necessario che l’impresa sia titolare del bene immateriale agevolabile come proprietaria o come titolare del diritto allo sfruttamento economico, come i licenziatari di brevetti.

 

I Beni agevolabili

Il provvedimento elenca i beni che possono beneficiare della maggiorazione del 110% di specifiche spese che sono sostenute dall’investitore nello svolgimento dell’attività attraverso lo sfruttamento dei bani immateriali utilizzati direttamente o indirettamente. I costi agevolabili sono quelli riferiti ai seguenti beni:

a)     Software protetto da copyright;

b)     Brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzioni, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c)     Disegni e modelli giuridicamente tutelati

d)     Due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

 

Le spese ammissibili

Il provvedimento prevede chiaramente che le spese agevolabili sono quelle riferiti ai crediti di imposta per:

  • Ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art.2 del Mise
  • Le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del Mise
  • Le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE
  • Le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali

 

Nella sezione 4 de provvedimento vengono elencate le spese agevolabili direttamente impiegate nello sviluppo o mantenimento del bene immateriale.

 

Le spese sono sostanzialmente le stesse previste appunto nei crediti di imposta di ricerca e sviluppo innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, di cui potete trovare anche un nostro articolo.

 

Le spese sono le seguenti:

a)     Spese per il personale direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti.

b)     Quote di ammortamento e canoni locazione finanziaria relative a beni mobili strumenti e beni immateriali utilizzati nello svolgimento dell’attività di sviluppo del bene giuridicamente tutelato.

c)     Spese per sevizi di consulenza inerenti allo sviluppo o mantenimento del bene giuridicamente tutelato.

d)     Spese per materiali, forniture e altri prodotti di beni impiegati nel bene giuridicamente tutelato

e)     Spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati

 

Si ricorda che l’impresa può recuperare il 110% delle spese come sopra elencate, sostenute prima dell’ottenimento della tutela legale fino agli 8 anni precedenti.

 

 

Penalty Protection

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dedica il paragrafo 7 per la predisposizione della documentazione idonea al fine di evitare l’applicazione di sanzioni.

La documentazione idonea consente infatti di evitare l’applicazione di sanzioni nel caso di recupero a tassazione della maggiorazione dedotta.

Il possesso della documentazione idonea, deve essere indicato in dichiarazioni dei redditi e in caso di mancata comunicazione sarà comunque applicata la sanzione prevista.

La documentazione deve essere presentata su richiesta dell’agenzia delle entrate entro 20gg.

La documentazione inoltre dovrà essere firmata dal legale rappresentate del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Per leggere la precedente news riferita al Patent Box clicca qui

 

 

 

 

 

Lorenzo Rogai

 

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti

 

 

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