CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

20 marzo 2020

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

 

È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti per sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica.

In pratica il nuovo credito d’imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del “superammortamento” e dell’iperammortamento.

Se ne illustra in via schematica:

A)                 L’AMBITO APPLICATIVO

Presupposto soggettivo:

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese(1) residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Rientrano anche professionisti e forfettari.

 

Presupposto oggettivo:

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, salvo specifiche eccezioni elencate. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016 (cioè Beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»).

Presupposto temporale:

Il nuovo credito d’imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati:

a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021, a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

B)      MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per gli Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e cioè Beni materiali strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (ex iper ammortamento):

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 10 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e cioè cioè beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (Ex iper ammortamento):

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000; si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per gli Investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (Ex super ammortamento):

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

C)      ESCLUSIONI

Sono esclusi:

i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir

i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi

i fabbricati e le costruzioni

i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario

i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

D)     CESSIONE ANTICIPATA E DELOCALIZZAZIONE DEI BENI AGEVOLATI

Se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’impiego temporaneo del bene al di fuori del territorio dello Stato non comporta il recupero dell’agevolazione in quanto non configura una destinazione a struttura produttiva sita all’estero (Interpello Ag. Entrate n. 14/2020)

E)      CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

  1. in 5 quote annuali di pari importo;
  2. in 3 quote annuali per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali).

Con decorrenza:

1)      dall’anno (solare) successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli citati nell’allegato A e B;

2)      dall’anno (solare) successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla L. 232/2016

Il credito d’imposta, da indicare nel quadro RU del modello Redditi, potrà essere usato in compensazione dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello di maturazione, senza sottostare all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge, previsto dal D.L. 124/ 2019 in caso di importi superiori a € 5.000 .

Queste compensazioni sono soggette all’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei relativi modelli F24 (Telefisco 2020).

L’utilizzo in compensazione non è soggetto ai limiti annuali (in genere € 700.000, ovvero € 250.000 per crediti da quadro RU) nè al divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (ROL) e 109, c. 5 (deducibilità componenti negativi) Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

F)       COMUNICAZIONE AL MISE

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione telematica al Ministero

G)     DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimo strare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019).

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accre- ditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiara zione resa dal legale rappresentante.

H)     ASPETTI CONTABILI

Il credito d’imposta può essere considerato un contributo in conto impianti, in quanto la condizione della sua fruizione è l’acquisizione del bene strumentale.

L’importo, non imponibile ai fini fiscali, può essere imputato nella voce A.5 del conto economico e riscontato in base alla durata del processo di ammortamento del bene (metodo indiretto).

 

Dott. Stefano Guidi

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

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