Interventi di efficienza energetica e rischio sismico

28 novembre 2019

Interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Quadro normativo

L’articolo 10 del DL 34/2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

I soggetti beneficiari di detti interventi possono optare, in luogo delle consuete detrazioni, per un contributo di pari importo, come sconto sul corrispettivo dovuto.

Al fornitore del servizio sarà riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzare solo in compensazione tramite presentazione del modello F24 di pagamento.

La norma stabilisce che i beneficiari delle detrazioni per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (in particolare l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili di energia) possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno realizzato gli interventi.

Ambito soggettivo

Sono interessati i contribuenti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (D.L. 63/2013).

Si può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni (in sede di dichiarazione dei redditi), per un contributo di pari ammontare, come sconto immediato sul corrispettivo (lo sconto quindi è sul totale della fattura IVA inclusa).

Gli interessati all’opzione della cessione dei crediti sono coloro che hanno diritto alle detrazioni per interventi realizzati nei Comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, con demolizione e ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, e per interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabilidi energia.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione va comunicato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese detraibili; quindi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui gli interventi sono pagati.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il soggetto che ha diritto alla detrazione deve eseguire una comunicazione, attraverso: A) l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, B) invio per il tramite degli Uffici dell’Amministrazione stessa, C) posta elettronica certificata.

In particolare, la comunicazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • la tipologia di opzione (cessione del credito o sconto);
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta;
  • l’anno di sostenimento della spesa;
  • l’importo complessivo del contributo richiesto;
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • la denominazione ed il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione;
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo.

Tra le tipologie di intervento effettuate occorre scegliere tra quelle riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Descrizione

Cessione credito

Sconto

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

X

X

Intervento su involucro di edificio esistente

X

X

Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

X

X

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla “A”

X

X

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla “A” con sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

X

X

Intervento di installazione di pannelli solari o collettori solari

X

X

Acquisto e posa in opera di schermature solari

X

X

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili

X

X

Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti

X

X

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto

X

X

Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

X

X

Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità

 

X

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

 

X

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori

 

X

Demolizione e ricostruzione dell’intero immobile sito in un Comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)

X

X

Demolizione e ricostruzione dell’intero immobile sito in un Comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)

X

X

Ammontare dello sconto

L’importo del contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (65%) e di riduzione del rischio sismico, (dal 50% al’80% a seconda dei casi di Legge), per le spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo dello sconto deve essere espressamente indicato nella fattura emessa, ai sensi dell’art. 10 D.L. 34/2019.

Recupero dello sconto praticato da parte del fornitore

Il fornitore recupera l’importo scontato al contribuente ed evidenziato in fattura, sotto forma di credito d’imposta, esclusivamente compensabile. Tale recupero avviene, in cinque quote annuali equivalenti, solo dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del contribuente ed attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la conferma dell’esercizio dell’opzione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La quota di credito non utilizzata nell’anno potrà esserlo negli anni successivi; ma non potrà mai esserne chiesto il rimborso.

Alternativa alla compensazione dello sconto praticato

In alternativa, il fornitore può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori, con esclusione della possibilità di effettuare ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Questa ulteriore cessione va comunicata con le stesse funzionalità viste in precedenza. Rimane esclusa la possibilità di cessione agli istituti di credito e ad intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche.

La comunicazione, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, deve essere effettuata dall’amministratore di condominio.

Cessione del credito

I beneficiari delle detrazioni per interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (per i lavori previsti dalla Legge), possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di cedere successivamente il credito.

Anche i soggetti beneficiari delle detrazioni per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, possono cedere il credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.

In entrembi i casi, rimane esclusa la possibilità di cessione agli istituti di credito e ad intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche.

La cessione dei crediti deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando le funzionalita` del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, devono essere indicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del cedente;
  • la tipologia di intervento effettuata;
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta;
  • l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante);
  • l’anno di sostenimento della spesa;
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
  • la data di cessione del credito;
  • l’accettazione dello stesso da parte del cessionario;
  • l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

La comunicazione della cessione del credito relativa all’ecobonus, per le spese sostenute al 31.12.2018, deve essere effettuata dal 16.10 al 30.11.2019. Il credito è disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione o per la successiva cessione, a decorrere dal 10.12.2019.

Il cessionario può utlizzare i crediti ceduti in cinque o dieci quote annuali di pari importo, rispettivamente per ecobonus e per sismabonus, solo in compensazione. L’indebito utilizzo del credito causa lo scarto del modello F24. La quota di credito non utilizzata nell’anno potrà esserlo nei successivi, non ne è consentito il rimborso.

Controlli e recupero dell’importo corrispondente

Accertata la mancata presenza dei requisiti oggettivi o l’indebita fruizione anche parziale del credito, l’Agenzia delle Entrate recupera l’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ipotesi di modifica e integrazione

Per non penalizzare i piccoli fornitori, è allo studio la sostituzione del credito di imposta con un credito finanziatrio (liquidità) a favore del contribuente, da erogargli in dieci anni a cura dell’Amministrazione Finanziaria. Al momento è tutta da comprendere la convenienza di questa ipotetica modifica per le parti interessate.

 

 

Dott. Stefano Guidi

 

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

 

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