Start-up e Pmi Innovative caratteristiche e vantaggi

02 ottobre 2019

Start-up e Pmi Innovative caratteristiche e vantaggi

Le Start-Up e Pmi Innovative sono due forme di società la cui principale caratteristica è quella appunto di avere oggetto sociale o comunque lo svolgimento di attività c.d Innovative.

In questa News vedremo quali sono i requisiti per poter usufruire dei vantaggi riservati a questi tipi di società e quali peculiarità hanno.

 

 

Start-up Innovative

La start-up innovativa è definita come la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative di capitale sociale non siano quotate nel mercano regolamentato. 

La Start-up innovativa non può avere una durata superiore ai 5 anni e pertanto al termine del periodo si perdono i benefici e le agevolazioni fiscali e civilistiche che vedremo in seguito.

 

Per poter essere considerate start-up innovative è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Spese in R&S uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  • Almeno 1/3 dei lavoratori in possesso di un dottorato oppure 2/3 in possesso di una laurea magistrale;
  • Essere titolari, licenziatari o depositari di almeno un brevetto o modello di utilità per industria, biotecnologie, semiconduttori o varietà vegetali.

Oltre a questi requisiti è importante sottolineare inoltre che non possono essere distribuiti utili per il quinquennio agevolato. 

Incentivi Fiscali

Sono previsti degli incentivi fiscali sia per le società di capitali che per le persone fisiche che investono in start-up innovative.

 

  • Per le società di capitali è previsto una deduzione del 40% del reddito imponibile fino a un massimo di € 1.800.000 per ciascun periodo di imposta. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato è possibile utilizzare l’eccedenza nei periodi di imposta successivi ma non oltre il 3°.
  • Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale della start-up innovativa è prevista l’agevolazione del 50% a condizione che la partecipazione sia detenuta per almeno 3 anni.

 

Se ad operare l’investimento è una persona fisica è prevista una detrazione del 40% da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. 

Oltre a questi vantaggi è prevista anche la non assoggettazione alla disciplina delle società di comodo.

 

Infine è prevista la possibilità di compensare il credito IVA senza obbligo di visto o garanzia.

 

Deroghe alla disciplina societaria

 

Le start-up innovative sono beneficiarie anche di deroghe previste per la normale disciplina di diritto societario, in particolare è previsto:

  • Fintanto che la società gode del beneficio di essere Start-up innovativa non può essere dichiarata fallita o essere assoggettata ad altre procedure concorsuali
  • Nel caso in cui la società subisca una perdita che porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, la decisione dell’assemblea sulla eventuale ricostutizione è rimandata al secondo anno successivo a quello di approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita ad eccezione di quanto previsto dall’art.2482-bis
  • Possibilità di creare categorie di quote come previsto nella S.p.A.

 

La possibilità di poter costituire categorie di quote ha come scopo quello di agevolare gli investimenti delle persone e delle società nelle start-up innovative e consentire a quest’ultime di gestire ad esempio i soci finanziatori, negando loro il diritto di voto su determinate tematiche.

 

PMI Innovative

Le Pmi innovative hanno sostanzialmente gli stessi requisiti di accesso previsti per le start up innovative con delle differenze. Chiaramente la principale differenza è che non si tratta di una start-up e pertanto è una società che sicuramente opera nel mercato da più di 5 anni ed ha superato la fase iniziale di start up riuscendo a trovare un mercato in cui svilupparsi. Ciò non toglie di poter costituire da subito una PMI Innovativa senza passare dalla fase di start-up ad esempio per distribuire gli utili.

 

I requisiti per accedere a questo regime sono:

impiego di meno 250 dipendenti;

 

  • fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro oppure attivo di bilancio non superiore ai 43 milioni di Euro;
  •  costituzione in forma di società di capitali;
  •  sede principale in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea o afferente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché la sede produttiva sia in Italia;
  •  biennio certificato da un revisore contabile o da una società di revisione;
  •  azioni non quotate in mercati regolamentati;
  • non iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati;
  • contenuto innovativo dell’impresa, che è tale se si possiedono almeno due dei seguenti tre requisiti:

o   volume di spesa in ricerca e sviluppo uguale o superiore al 3% del maggior valore tra costo e valore della produzione, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili

o   impiego di dipendenti e collaboratori che per almeno 1/5 siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di laurea ma, in tal caso, con svolgimento certificato di attività di ricerca presso istituti pubblici o privati oppure che per almeno 1/3 siano in possesso di laurea magistrale;

o   possesso (anche come licenziataria) di almeno un diritto di privativa industriale afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

Agevolazioni Fiscali

Per le PMI Innovative sono previste le stesse agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti visti per le start-up innovative.

 

Deroghe al diritto societario

Anche per le PMI Innovative è prevista la possibilità di prevedere nello statuto delle categorie di quote oltre ai già previsti diritti particolari del socio previsti dalla normale disciplina.

 

Le categorie di quote si differenziano dai diritti particolari del socio nel fatto che le prime non sono collegate alla persona che le detiene. Questo comporta che in caso di trasferimento di una quota collegata ad una particolare categoria passano anche i diritti collegati a quella categoria di quota.

Diversamente per i diritti particolari del socio il diritto è ancorato alla persona, pertanto il trasferimento della quota non comporta anche il trasferimento del diritto.

 

 

Dott. Lorenzo Rogai 

 

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

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