Novità sugli adempimenti in caso di appalti superiori a 200.000€ annui

13 gennaio 2020

Novità sugli adempimenti in caso di appalti superiori a 200.000€ annui

L’art. 4 del D.L 124 del 26/10/2019 ha istituito un importante novità in merito di appalti.

Infatti, a partire dal 01.01.2020 sono previsti nuovi obblighi di documentazione e di comunicazione tra il committente e l’appaltatore se il totale della commessa appaltata è superiore a 200.000,00 annui.

 

Vediamo in quali casi è obbligatorio effettuare la comunicazione e soprattutto cosa deve essere comunicato.

Gli appalti interessati della modifica.

La norma in questione prevede nuovi obblighi per gli appalti che hanno ad oggetto una o più opere o uno o più servizi il cui ammontare annuo sia superiore ad € 200.000,00 a un’impresa, in appalto o in subappalto.

Inoltre, l’elemento fondamentale è che la società appaltatrice utilizzi la manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo ad esso riconducibili all’impresa committente in qualunque forma.

 

Gli obblighi comunicativi previsti dalla modifica.

Nel caso di cui sopra, la società appaltatrice è tenuta ad effettuare i versamenti con distinte deleghe per ciascun committente, senza effettuare alcuna compensazione nemmeno quando il credito derivi da obbligazioni contributive o assicurative.

L’impresa committente è obbligata a richiedere, all’impresa appaltatrice, entro 5 giorni successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • Elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate;
  • L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente;
  • Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

Nel caso in cui non venga inviata la documentazione o non sia stato effettuato il versamento in misura piena delle ritenute, il committente deve sospendere, fintanto che dura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo nel limite di quanto non versato. Inoltre, dovrà darne comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato al versamento pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.

 

Le aziende non rientranti in questi obblighi

Il committente non sempre è tenuto alla richiesta di questa documentazione nel caso in cui l’azienda appaltatrice fornisca i seguenti documenti comprovanti:

  • L’iscrizione come azienda attiva da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni de redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
  • L’assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle  attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad €50.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuta pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (questo non vale nel caso siano in essere rateazioni per le quali non sia caduto il beneficio).

Questa certificazione potrà essere rilasciata dall’agenzia delle entrate attraverso la richiesta dei carichi pendenti.

 

La compilazione degli F24

L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 109/E ha specificato che gli F24 relativi agli appalti spiegati in questa news dovranno essere cosi compilati:

  1. Nella parte “codice fiscale contribuente” dovrà essere indicato il c.f della società appaltatrice o sub-appaltatrice.
  2. Nella parte “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto committente insieme al codice identificativo 09 da indicare nel campo “codice identificativo”

 La risoluzione specifica inoltre che questi F24 saranno visibili sia nel cassetto fiscale del committente che dell’appaltatore.

Per gli appalti che rientrano nella predetta normativa è opportuno predisporre una integrazione al contratto che preveda la consegna della documentazione in e le conseguenze di eventuali inadempimenti.

 

Dott. Lorenzo Rogai

 

  

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

 

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