Il nuovo credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica

07 aprile 2020

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica

La riforma della disciplina del credito d’imposta R&S estende l’agevolazione anche le attività di design e ideazione estetica svolte nei settori del c.d. Made in Italy.

La norma, in caso di investimenti, effettuati nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019, in attività di design e ideazione estetica, prevede un credito d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:

Agevolazione

Credito d’imposta

Limite massimo di spesa ammissibile

Quote annuali

Creditod’impostadesigneideazioneestetica

6%

1,5 milionidieuro

3

Rientrano nelle attività di design e ideazione estetica quelle svolte per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari dalle imprese dei seguenti settori:

  • tessile e moda;
  • calzaturiero;
  • occhialeria;
  • orafo;
  • mobile e arredo

I criteri per la corretta applicazione dell’agevolazione sono demandati ad un decreto ministeriale di cui si attende l’emanazione.

Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare tre principi generali:

v  effettività;

v  pertinenza;

v  congruità.

Per il design e l’ideazione creativa sono previste categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate in costanza di aliquota di credito d’imposta e con inediti massimali per le spese diverse dal personale e dai contratti extra-muros (cioè con aziende esterne).

Le cinque categorie di investimenti ammissibili al credito d’imposta R&S, IT e altre attività innovative, per l’attività di design e ideazione estetica definita dall’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, sono le seguenti:

Tipologie di investimenti ammissibili

Concorso della spesa alla base di calcolo

Limite di spesa per ciascuna tipologia

Aliquota credito d’imposta 6% (anno 2020)

Limite complessivo 1,5 milioni di Euro

a) Spese del personale:

- lavoratori subordinati

- lavoratori autonomi

- collaboratori

di cui spese di giovani neo-assunti qualificati

100%

 

150%

Secondo effettivo impiego (se possibile calcolato sulla base di Time Sheet <prospetto ore lavorate>)

6%

 

b) Spese per beni materiali mobili

100%

30% spese let a)

 

 

c) Spese per contratti extra-muros

100%

Secondo effettivo impiego (essenziale che sia comprovato)

 

 

d) Servizi di consulenza ed equivalenti

100%

20% spese let a)

 

 

e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi

100%

30% spese let a) ovvero 30% spese let c)

 

 

La prima categoria di investimenti ammissibili comprende le spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale, direttamente impiegato nelle attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell’effettivo impiego.

È anche previsto il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

ü    età non superiore a 35 anni; al primo impiego;

ü    in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;

ü    assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; impiegati esclusivamente in lavori di design e innovazione estetica;

ü    impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.

La seconda categoria di investimenti ammissibili include le spese intra-muros per beni materiali mobili utilizzati nei progetti di design e ideazione estetica, inclusa la progettazione e realizzazione dei campionari.

Le voci di costo inerenti, nei limiti dell’importo deducibile e della quota imputabile all’effettivo utilizzo in attività di design e ideazione estetica, sono nello specifico:

  • le quote di ammortamento;
  • i canoni di locazione finanziaria; i canoni di locazione semplice;

o   le altre spese relative ai beni materiali mobili.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).

La terza categoria di investimenti ammissibili comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese; i contratti stipulati infragruppo, definito dall’articolo 2359 cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, si riqualificano come attività intra-muros.

Il soggetto commissionario dell’attività, indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La quarta categoria di investimenti ammissibili comprende le spese extra-muros destinate a servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti le attività di design e ideazione estetica ammissibili, con il duplice requisito che i servizi siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili e che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 04.09.1996. In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a).

Infine la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili comprende le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di design e ideazione estetica ammissibili. Il limite di spesa complessivo previsto ammonta:

al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a); ovvero al 30% delle spese per contratti di cui alla lettera c).

Rammentiamo che è in emazione il decreto ministeriale per la corretta applicazione di questa agevolazione.

 

Dott. Stefano Guidi

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi alla Rogai & Partners stp s.r.l

www.studiorogai.it

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