Corrispettivi Elettronici
Come anticipato in altre circolari la prima scadenza per l’invio telematico dei corrispettivi, quella del 01.07.2019 per le imprese con un volume di affari superiore ad €uro 400.000,00, è arrivata.
Nessun rinvio è stato concesso nonostante le richieste da parte dei addetti ai lavori.
La problematica principale riscontrata è stata quella di coordinare la fase di accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate con l’attività dei tecnici del registratore di cassa che hanno dovuto trasformare il vecchio registratore di cassa in un Registratore Telematico, nel rispetto delle direttive dell’Agenzia delle Entrate.
Ancora oggi molte delle aziende non hanno potuto realizzare questo in intervento tecnico poiché mancano i pezzi di ricambio, con tempi di attesa anche di alcuni mesi.
In considerazione delle oggettive problematiche citate, l’Agenzia delle Entrate ha concesso nel primo semestre un periodo di moratoria delle sanzioni, dando la possibilità di assolvere all’invio telematico del corrispettivo giornaliero entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e, in assenza di un registratore telematico, mediante la realizzazione di un file XML (simile a quello realizzato per l’esterometro), che previa apposizione di un firma elettronica da parte del soggetto contribuente o di un suo delegato, venga inviato all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione invece, temporaneamente, avverrà mediante il registratore di cassa già in uso con le vecchie modalità della chiusura giornaliera.
A decorrere dal 01.01.2020 tutti gli esercenti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972, ed in specie i commercianti al dettaglio, sia in forma fissa che ambulante, ed i soggetti che somministrano al pubblico alimenti e bevande (ovvero bar, ristoranti, negozi al dettaglio ed ambulanti, trasporti, prestazioni alberghiere) in pratica tutti i soggetti che avevano l’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere elettronicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Alla luce delle problematiche sopra citate invitiamo tutti i Clienti che hanno l’obbligo di cui si diceva a prepararsi per tempo.
CASI PARTICOLARI: PROCEDURE IN CASO DI RESTITUZIONE DELLA MERCE CON SCONTRINO ELETTRONICO GIA’ EMESSO.
Per l’analisi del caso in oggetto bisogna far riferimento alla risoluzione ministeriale 219/E del 2003 dove chiaramente è stato precisato che la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che permettono di correlare la restituzione della merce all’acquisto originario, quindi:
1) aprire nei documenti extracontabili una “pratica di reso” con attribuzione di un numero identificativo e in cui si troveranno tutti i dati relativi all’operazione originaria compreso le generalità dell’acquirente ;
2) riprendere in carico il bene con iscrizione dello stesso nella contabilità di magazzino;
3) memorizzare e trasmettere un corrispettivo negativo con causale “rimborso per restituzione vendita”;
4) restituire il prezzo al cliente.
E’ evidente quindi che il presupposto per l’applicazione di una procedura del genere anche in presenza di corrispettivi elettronici è possibile soltanto nel caso in cui l’amministrazione finanziaria riesca sempre a risalire all’operazione originaria.
Dott. Giacinto Latorraca
Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners
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